top of page

LE NOSTRE REGOLE

STATUTO ERUDITIO TIME
ART. 1
(Denominazione e sede)

E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia
l’Ente del Terzo Settore denominato: “ERUDITIO TIME”, assume la forma giuridica di
associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile
nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico
solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione
sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
L’associazione ha sede legale in via Ciardi, 4 nel comune di Istrana.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di
comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
(Statuto)

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto
del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della
legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina
degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola
fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle
preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)
L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e di utilità sociale.
· Promuovere e favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura in senso ampio
· Porsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo
ad una funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile
· Promuovere la conoscenza del territorio nei suoi aspetti artistici, storici, culturali
· Promuovere una maggior conoscenza e coscienza della storia che viviamo, sul piano
comportamentale, etico, sociale, di costume.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi,
avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
· attività prevista alla lett. D nell’art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017: educazione,
nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;
· attività prevista alla lett. E nell’art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017: interventi e servizi
finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e
all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita',
esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;· attività prevista alla lett. F nell’art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017: interventi di tutela
e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
· attività prevista alla lett. I nell’art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017: organizzazione e
gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita',
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;
· attività prevista alla lett. K nell’art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017: organizzazione e
gestione di attivita' turistiche di interesse sociale e culturale;
· attività prevista alla lett. L nell’art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017: formazione extrascolastica,
finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e
formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
· attività prevista alla lett. R nell’art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017: accoglienza
umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
· attività prevista alla lett. V nell’art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017:) promozione della
cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
· attività prevista alla lett. W nell’art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017: promozione e
tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti degli utenti delle attivita'
di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle
iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8
marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244;
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:
· organizzazione convegni, conferenze, dibattiti;
· incontri di studio, percorsi formativi, laboratori;
· proiezioni di film, concerti;
· presentazione di libri, incontri con autori;
· visite guidate a musei, città d’arte, mostre;
· momenti di formazione e sensibilizzazione su tematiche inerenti la salvaguardia e
miglioramento dell’ambiente;
· attività dedicate alla pulizia e mantenimento di aree verdi;
· promozione di iniziative e incontri volti alla valorizzazione del patrimonio artistico e
ambientale del territorio comunale e sovracomunale (villa Lattes, Parco Sile, etc.)
· attività inerenti all’accoglienza ed integrazione dei migranti.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse
da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo
criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da
parte dell’organo di amministrazione.
L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità,
trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni
contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

​

ART. 6

(Ammissione)
Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi
associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero
minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendereal di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio
del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda
dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le
attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro
degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione
all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che
sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di
· eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
· essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
· prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
· esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
· votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola
con il pagamento della quota associativa, se prevista;
· denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
e il dovere di:
· rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
· versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e
i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.
ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in
modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente
per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal
beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente
sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni
preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo
amministrativo.
L’associato che non è in regola con il pagamento della quota associativa annuale decade
automaticamente dall’associazione dopo tre mesi di morosità.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso
dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver
ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere
comunicata adeguatamente all’associato.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della
deliberazione

​

ART.10

(Gli organi sociali)
Sono organi dell’associazione:
· Assemblea degli associati
· Organo di amministrazione
· Presidente
· Organo di controllo (eventuale)
· Organo di revisione (eventuale)

 

ART. 11
(L’assemblea )

L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in
regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E’ l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo
delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare
sino ad un massimo di tre associati.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente
o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci
mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e
contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di
seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, social media spedita/divulgata
al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede
dell’associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando
l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante
e conservato presso la sede dell’associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la
modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

 

ART.12
(Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea:
· determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
· approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
· nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
· nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
· delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;
· delibera sull'esclusione degli associati;
· delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
· approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
· delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
· delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla
sua competenza.

​

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della
metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione
qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile
verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità,
gli amministratori non hanno diritto di voto.


ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno la
metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo
scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di
almeno ¾ degli associati.


ART. 15
(Organo di amministrazione)

L’organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli
indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere
revocato.
L’organo di amministrazione è composto da numero 5 membri eletti dall’assemblea tra le persone
fisiche associate.
Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti, con la stessa carica, per nr.
2 mandati.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei
componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica
l'articolo 2475-ter del codice civile.
L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la
cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
· amministra l’associazione,
· fissa l’importo della quota associativa annuale,
· attua le deliberazioni dell’assemblea,
· predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone
all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
· predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione
economica dell’esercizio,
· stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
· cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
· è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel R.U.N.T.S. (Registro unico
nazionale terzo settore),
· disciplina l’ammissione degli associati,
· accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale
potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore
o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il presidente dell’associazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato
dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione.

​

ART. 16
(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente
l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del
mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per
l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione
in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia
impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.


ART. 17
(Organo di controllo)

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30
del D. Lgs. 117/2017.
L’organo di controllo:
· vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione;
· vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento
· esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale
· attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui
all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione
legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione
e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari.


ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un
revisore contabile iscritto al relativo registro.


Art. 19
(Libri sociali)

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti
anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di
controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di
esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della
richiesta formulata all’organo competente

​

ART. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
· quote associative;
· contributi pubblici e privati;
· donazioni e lasciti testamentari;
· rendite patrimoniali;
· attività di raccolta fondi;
· rimborsi da convenzioni;
· proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte
in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del R.U.N.T.S..
· ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.


ART. 21
(I beni)

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili
ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede
dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione
e può essere consultato dagli associati.


ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs.
117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,
proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.


ART. 23
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’
redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione
e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario
dell’associazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea
ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato
presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

 

ART. 24
(Bilancio sociale)

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

 

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che
ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione,
quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

​

ART. 26
(Personale retribuito)

L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti
dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito
regolamento adottato dall’associazione.

 

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie,
infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

 

ART. 28
(Responsabilità dell’associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far
valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e
solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

 

ART. 29
(Assicurazione dell’associazione)

L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità
contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

 

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa
destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto
dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

 

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in
materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

ART. 32
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore,
che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione
all’operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con
l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L.
n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.
Lgs. 117/17.
3. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà
spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni
con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo
settore.

507778-disegno-dell-39-icona-della-posta-in-arrivo-gratuito-vettoriale.jpg
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page